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Immagine del redattoreEdoardo Matarazzo

Affrancamento 2022/2023

Aggiornamento: 26 gen 2024



Con la Legge di Bilancio 2023 (ART 1 co. 112 co. 113 della legge 187/2022) è stato introdotta la possibilità di affrancare delle quote di OICR detenute al 31.12.2022.

L’affrancamento da la possibilità di considerare conseguiti i redditi maturati alla data del 31.12.2022 mediante l’assoggettamento di un’imposta sostitutiva del 14% (vs ordinaria 26%). La possibilità è aperta a tutti quei individui che non svolgono attività di impresa.

La scelta dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30.06.2023 e la provvista necessaria per conseguire il versamento dovrà essere obbligatoriamente disponibile in un conto corrente intestato al cliente entro il 31.08.2023.

La legge di Bilancio da inoltre la possibilità di rideterminare il valore dei titoli partecipativi al 31.12.2022, permettendo l’applicazione di un aliquota sostitutiva del 16% per i titoli posseduti alla data 01.01.2023. Anche questa iniziativa è riservata alla clientela che non svolge attività di impresa.


AFFRANCAMENTO OICR:

Per OICR (e anche per assicurazioni ramo I e ramo V) si intende qualsiasi Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi) sia di diritto italiano che estero, armonizzato e non. La necessità della norma nasce dall’esigenza dello Stato di incrementare le entrate erariali tramite l’anticipazione delle imposte dovute dalla plusvalenze finanziarie latenti. In quanto le plusvalenze si pagano solo al rimborso degli OICR.


ATTENZIONE: l’esercizio dell’opzione di affrancamento è consentita anche in assenza di un’effettiva cessione o rimborso delle quote dell’OICR. Questo comporta da parte di chi decide di aderire all’affrancamento di fornire le risorse necessarie per il pagamento dell’imposta su un C/C intestato al medesimo.


Possono aderire all’affrancamento:

- Persone Fisiche

- Società semplici e le soc. ad associazione (sensi art. 5 del TUIR)

- Enti non commerciali, quindi persone giuridiche che non svolgono attività di impresa.

- Possono aderire anche i soggetti residenti in paesi Black List solo nel caso di sottoscrizione di OICR di diritto italiano.


Se gli OICR sono detenuti da un intermediario italiano sono affrancabili solo mediante l’intermediario stesso. Se gli OICR sono detenuti all’estero sono affrancabili unicamente nella propria dichiarazione dei redditi (esposti nel quadro RW).

Sono esclusi gli OICR detenuti all’interno di un mandato di gestione di portafoglio individuale (GPM) in regime fiscale del risparmio gestito.

Possono essere affrancate tutte le quote di OICR riferibili al medesimo ISIN e al medesimo mandato. Se ad esempio un soggetto detiene lo stesso OICR in mandati differenti potrà decidere quale affrancare e quale no. In caso di mandati contestati l’opzione potrà essere esercitata solo con il consenso di tutti i cointestatari.

Per esercitare l’opzione serve una comunicazione scritta da inviare all’intermediario il 30.06.2023. Il cliente avrà l’obbligo di fornire all’intermediario la provvista necessaria per consentire il versamento dell’imposta. In assenza di questo l’affrancamento non potrà perfezionarsi. L’intermediario provvederà a versare l’imposta non oltre il 16.09.2023.

L’affrancamento permette di considerare realizzate le plusvalenze maturate dalla data di sottoscrizione dell’OICR al 31.12.2022 e conseguentemente di aumentare il costo fiscale per un importo uguale al reddito affrancato.


Vediamo cosa significa con un esempio:


Mario , sottoscrive il 01.01.2015 una quota pari al valore di 100 (costo fiscale di carico), al 31.12.22 la quota vale 120. Alla data dell’esercizio dell’opzione, supponiamo il 14.05.2023, il possessore detiene sempre un'unica quota che però ha un prezzo di 123. La differenza tra il prezzo al 31.12.2023 e il prezzo di carico rimane comunque 20 ed è la somma oggetto di affrancamento. L’affrancamento si perfeziona con il versamento di 2,8 ( ovvero valore che si ottiene applicando l’imposta sostitutiva del 14%). L’effetto che si ottiene è l’aumento del costo fiscale che passa da 100 (ovvero il valore al 01.01.2015) a 120 (il valore al 31.12.2022).


Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia trasferito gli OICR detenuti al 31.12.2022 presso un altro intermediario entro il termine per l’esercizio dell’opzione, può esercitare la stessa presso quest’ultimo. A tal fine deve presentare una dichiarazione dell’intermediario presso il quale gli OICR erano detenuti al 31.12.2022 dalla quale risultino i dati relativi agli OICR detenuti a tale data ovvero l’estratto conto dei medesimi.


AFFRANCEMANTO TITOLI PARTECIPATIVI

Sempre la legge di bilancio 2023 ha reso possibile la facoltà di rideterminare il valore dei titoli partecipativi. La norma viene applicata a tutti quei titoli, quote e o diritti negoziati o non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione a condizione che siano posseduti alla data 01.01.2023.

La possibilità, come per gli OICR, è aperta solo ai residenti fiscalmente in Italia che non svolgono attività d’impresa. La norma riguarda solo titoli partecipativi, quotati o non, detenuti sia presso intermediari italiani che all’estero. Sono esclusi tutti quei titoli diversi da quelli aventi natura partecipativa come ad esempio derivati, obbligazioni e titoli di debito. In assenza di divieti è possibile rideterminare anche solo parzialmente i titoli detenuti. Per mandati cointestati la facoltà de ve essere espressa da tutti i cointestatari.

La rideterminazione del valore comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16%. Per i titoli quotati si fa riferimento al valore nominale, per quelli non quotati al valore di perizia che viene però richiesto dal cliente.

L’imposta sarà versta direttamente dal contribuente anche tramite la rateizzazione dell’imposta (fino massimo 3 anni) a decorrere dal 15.11.2023, data entro la quale verrà rideterminato il valore dei titoli. Nella rateizzazione verranno dovuti interessi del 3% annuo, da versare contestualmente.

Nell’affrancamento dei titoli partecipativi non è previsto che l’intermediario proceda alla liquidazione dell’imposta sostitutiva da parte del cliente ma sarà messo a conoscenza della rideterminazione del valore fornendo la copia dell’F24, dove si evince il pagamento dell’imposta. La rideterminazione non consente il realizzo di minusvalenze (co. 3-4 art 68 TUIR)




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