In questo articolo risponderemo alla domanda: che cosa è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto, abbreviato TFR, è quella prestazione economica di competenza del lavoratore subordinato (dipendente) che viene riconosciuta al termine del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni o raggiungimento età pensionabile) ma anche nel caso di decesso agli eredi.
COME CALCOLARE IL TFR?
Per calcolare la quota annuale del TFR occorre dividere la retribuzione annua per 13,5. L’articolo 2120 c.c recita, salvo disposizioni diverse riportate nei Contratti Collettivi, per retribuzione annua si fa riferimento a “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Per calcolare correttamente il Trattamento occorre specificare come:
La quota viene ridotta per i rapporti minori di una anno per i mesi di occupazione effettiva, si conteggerà comunque l’intero mese lavorativo qualora la prestazione sia stata assolta per un periodo maggiore o uguale a 15gg.
La sospensione di lavoro per maternità, infortunio o malattia non comporta una riduzione del TFR spettante (2110 c.c)
Alla retribuzione annua va sottratto lo 0,5% che va a finanziare il Fondo di Garanzia dell’INPS.
Esempio:
Mario ha una RAL nel 2023 di 25.000€, a quanto ammonta il TFR annuo:
25.000€ : 13,5 = 1.851,85€
25.000€ * 0,5% = 125€ quota da destinare al Fondo di Garanzia dell’INPS
1.851,85 - 125€ = 1.726,85€
Il TFR lordo accantonato nel 2023 sarà pari a 1.726,85€
LA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Il TFR maturato e accantonato negli anni precedenti, senza conteggiare la quota di competenza dell’anno stesso, viene rivalutato per un certo tasso. Questo avviene per far si che il montante, ovvero l’insieme degli accantonamenti, non si svaluti nel tempo per effetto dell’inflazione. Essendo il TFR per l’impresa, molto spesso, una probabile forma di finanziamento, la rivalutazione può essere vista anche come un tasso d’interesse che la ditta riconosce al dipendente.
Il tasso di rivalutazione è pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT (inflazione) più un tasso fisso pari all’1,5%.
Esempio:
Mario ha una RAL nel 2022 e nel 2023 di 25.000€. Supponiamo che 1/1/2023, Mario, presenti la lettera di dimissioni e il 31/12 sarà l’ultimo giorno di lavoro, a quanto ammonta il TFR di Mario?
TFR 2022: 1.726,85€
La quota inerente al 2022 deve essere rivalutata:
Supponendo un inflazione al 2% il tasso di rivalutazione sarà pari a:
1,5% + (2%*75%=1,5%)= 3%
Rivalutazione: (1.726,85€*3%) + 1.726,85€ = 1.778,65€.
TFR 2023: 1.726,85€
Totale TFR: 1.726,85€ + 1.778,65€ = 3505,5€
TASSAZIONE:
Al TFR sarà applicata un tassazione separata appositamente disciplinata dal Testo Unico sui Redditi (TUIR). La tassazione è pari all’aliquota media IRPEF applicata ai redditi percepiti nei 5 anni precedenti a quello in cui viene maturato il diritto alla percezione del TFR.
A livello pratico la tassazione avviene cosi:
TFR maturato dopo 25 anni di lavoro, 40.000€. L’aliquota media IRPEF nell’ultimo quinquennio è pari al 24% -> 40.000*24% = 9600€ TFR netto: 40.000-9600€ = 30.400€
CHI LO EROGA?
Il TFR viene erogato dal datore di lavoro, che funge anche da sostituto d’imposta (ovvero paga lui le tasse). Qualora il diritto non venga adempiuto il lavoratore può recuperare le somme mediante l’accesso al fondo di garanzia INPS (occorre però prima percorrere la strada giudiziaria).
QUANDO VIENE EROGATO?
Il diritto si acquisisce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è possibile durante l’attività lavorativa richiedere delle anticipazioni. L’erogazione per cessazione avviene appunto al termine del rapporto ma le tempistiche di erogazione possono variare a seconda del CCNL applicato, con differenze sostanziali tra i vari settori.
Il diritto all’anticipo invece spetta solo per quei lavoratori che soddisfano determinati requisiti previsti dalla legge. Anche qua il CCNL può apportare delle modifiche più o meno vantaggiose, ma in linea di massima il requisito sopraggiunge quando si ha un’anzianità di servizio pari almeno ad 8 anni, richiedendo fino a un massimo del 70% TFR maturato.
COSA E’ IL FONDO GARANZIA DELL’ INPS?
Scopo del fondo gestito dall’INPS è quello di sostituirsi al datore di lavoro nell’erogazione del TFR quando quest’ultimo risultasse inadempiente. Tale fondo è alimentato da un contributo dello 0,5% annuo della RAL del lavoratore. I requisiti per la richiesta di l’intervento variano a secondo se il datore di lavoro sia o meno sottoposto a procedure concorsuali:
se sottoposto a procedure concorsuali:
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR mediante ammissione al passivo del fallimento.
se invece il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali:
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
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